Nel panorama industriale moderno, l’uso dei sistemi laser per marcatura, taglio e incisione è diventato essenziale. Tuttavia, la diffusione crescente di questi dispositivi impone una conoscenza accurata delle normative di sicurezza europee e italiane che ne regolano l’utilizzo.
L’obiettivo non è solo la conformità burocratica, ma la tutela reale degli operatori esposti ai rischi delle radiazioni ottiche artificiali.

1. Quadro normativo di riferimento

1.1 Direttiva 2006/25/CE e D.Lgs. 81/2008

La Direttiva 2006/25/CE rappresenta il principale riferimento europeo in materia di radiazioni ottiche artificiali (ROA), recepita in Italia nel Titolo VIII, Capo V del D.Lgs. 81/2008.
Essa impone al datore di lavoro di:

Le sorgenti laser sono classificate in classi di pericolo (da 1 a 4) secondo la norma CEI EN 60825-1:2015, che stabilisce limiti di emissione, distanze di sicurezza e requisiti di segnaletica.

2. Classificazione dei laser e requisiti di sicurezza

Classe Descrizione Esempi d’uso industriale Misure di sicurezza richieste
Classe 1 Sicuro in condizioni normali Lettori ottici, stampanti laser Nessuna misura specifica
Classe 2 Emissione visibile limitata Laser di allineamento Evitare esposizioni prolungate
Classe 3B Pericoloso per occhi e pelle Laser CO₂, fibra industriale Occhiali protettivi, area delimitata
Classe 4 Estremamente pericoloso Sistemi di taglio e marcatura laser Barriere, interblocchi, ventilazione, LSO obbligatorio

I laser di classe 3B e 4, tipici della marcatura industriale, richiedono obbligatoriamente la nomina di un Responsabile della Sicurezza Laser (LSO), figura prevista dalle norme CEI EN 60825-14 e CEI 76-17 (edizione 2023).

3. La figura del Responsabile Sicurezza Laser (LSO)

La norma CEI 76-17:2023, attualmente in corso di recepimento tecnico, definisce due livelli di competenza:

L’LSO deve essere formato e nominato formalmente dal datore di lavoro, con corsi riconosciuti CEI o UNI, e mantiene la responsabilità diretta della corretta gestione del rischio ottico.

4. Valutazione del rischio e limiti di esposizione

La valutazione del rischio laser segue le linee guida del Portale Agenti Fisici e della norma CEI EN 60825-14.
Il processo include:

Esempio pratico (laser fibra 1064 nm, 20 W, fascio focalizzato):
→ DNRO ≈ 3,5 m;
→ esposizione diretta anche istantanea può superare 5 volte il limite massimo oculare.
Per questo, la protezione collettiva e l’uso di occhiali certificati con OD ≥ 6 diventano obbligatori.

5. Obblighi del datore di lavoro e documentazione richiesta

Secondo l’art. 181–184 del D.Lgs. 81/2008, l’azienda deve:

In caso di ispezione ASL, la mancata documentazione della valutazione o l’assenza di un LSO costituiscono violazione grave con sanzioni da 2 000 € a 10 000 € e sospensione delle attività per rischio immediato.

6. Aggiornamenti normativi 2025–2026

Negli ultimi mesi, i comitati tecnici CEI CT76 e UNI CIG hanno avviato l’aggiornamento coordinato di tre riferimenti chiave:

  1. CEI EN 60825-1:2025 (in bozza) — nuova classificazione dei laser in base alla durata degli impulsi e alla potenza continua.

  2. CEI EN 60825-4 — requisiti di sicurezza per apparecchi laser su macchine mobili e robot industriali.

  3. CEI 76-17 — definizione aggiornata dei profili professionali ESL-I/ESL-II, formazione e requisiti minimi di aggiornamento triennale.

Parallelamente, la Commissione Europea sta lavorando a un’integrazione tra la Direttiva 2006/25/CE e il futuro Regolamento sulla Sicurezza delle Macchine, che renderà più stringente l’obbligo di protezioni integrate per laser di classe 4.

7. Dispositivi di protezione e gestione delle aree laser

Le aree operative devono essere identificate come zone laser controllate, con segnaletica conforme alla norma UNI EN ISO 7010 (pittogramma W005).
Le misure minime includono:

Gli occhiali di protezione devono riportare sull’etichetta: lunghezza d’onda, livello OD (Optical Density) e marcatura CE.
Esempio: 1064 nm – OD 6 – EN 207 – CE 0123.

8. Integrazione con la Direttiva Macchine e Marcatura CE

Ogni sistema laser industriale rientra nel campo di applicazione della Direttiva Macchine 2006/42/CE e deve disporre di:

Nel caso di sistemi integrati in linee automatizzate, il responsabile dell’integrazione (System Integrator) assume il ruolo di fabbricante ai sensi della normativa e deve garantire la sicurezza complessiva dell’impianto.