Nel panorama industriale moderno, l’uso dei sistemi laser per marcatura, taglio e incisione è diventato essenziale. Tuttavia, la diffusione crescente di questi dispositivi impone una conoscenza accurata delle normative di sicurezza europee e italiane che ne regolano l’utilizzo.
L’obiettivo non è solo la conformità burocratica, ma la tutela reale degli operatori esposti ai rischi delle radiazioni ottiche artificiali.
1. Quadro normativo di riferimento
1.1 Direttiva 2006/25/CE e D.Lgs. 81/2008
La Direttiva 2006/25/CE rappresenta il principale riferimento europeo in materia di radiazioni ottiche artificiali (ROA), recepita in Italia nel Titolo VIII, Capo V del D.Lgs. 81/2008.
Essa impone al datore di lavoro di:
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valutare l’esposizione dei lavoratori alle radiazioni laser,
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identificare le classi di rischio dei dispositivi,
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adottare misure preventive e dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati.
Le sorgenti laser sono classificate in classi di pericolo (da 1 a 4) secondo la norma CEI EN 60825-1:2015, che stabilisce limiti di emissione, distanze di sicurezza e requisiti di segnaletica.
2. Classificazione dei laser e requisiti di sicurezza
| Classe | Descrizione | Esempi d’uso industriale | Misure di sicurezza richieste |
|---|---|---|---|
| Classe 1 | Sicuro in condizioni normali | Lettori ottici, stampanti laser | Nessuna misura specifica |
| Classe 2 | Emissione visibile limitata | Laser di allineamento | Evitare esposizioni prolungate |
| Classe 3B | Pericoloso per occhi e pelle | Laser CO₂, fibra industriale | Occhiali protettivi, area delimitata |
| Classe 4 | Estremamente pericoloso | Sistemi di taglio e marcatura laser | Barriere, interblocchi, ventilazione, LSO obbligatorio |
I laser di classe 3B e 4, tipici della marcatura industriale, richiedono obbligatoriamente la nomina di un Responsabile della Sicurezza Laser (LSO), figura prevista dalle norme CEI EN 60825-14 e CEI 76-17 (edizione 2023).
3. La figura del Responsabile Sicurezza Laser (LSO)
La norma CEI 76-17:2023, attualmente in corso di recepimento tecnico, definisce due livelli di competenza:
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ESL-I: esperto di sicurezza per laser di bassa/media potenza, impiegati in ambiti non industriali (didattica, estetica, laboratori).
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ESL-II: esperto per sorgenti ad alta potenza o ambienti industriali, abilitato a valutazioni di rischio complesse, redazione di procedure e formazione del personale.
L’LSO deve essere formato e nominato formalmente dal datore di lavoro, con corsi riconosciuti CEI o UNI, e mantiene la responsabilità diretta della corretta gestione del rischio ottico.
4. Valutazione del rischio e limiti di esposizione
La valutazione del rischio laser segue le linee guida del Portale Agenti Fisici e della norma CEI EN 60825-14.
Il processo include:
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identificazione della sorgente e della classe di appartenenza;
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calcolo della Distanza Nominale di Rischio Oculare (DNRO);
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confronto con i Limiti di Esposizione (ELV) stabiliti dalla Direttiva 2006/25/CE;
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determinazione delle zone controllate e procedure di accesso.
Esempio pratico (laser fibra 1064 nm, 20 W, fascio focalizzato):
→ DNRO ≈ 3,5 m;
→ esposizione diretta anche istantanea può superare 5 volte il limite massimo oculare.
Per questo, la protezione collettiva e l’uso di occhiali certificati con OD ≥ 6 diventano obbligatori.
5. Obblighi del datore di lavoro e documentazione richiesta
Secondo l’art. 181–184 del D.Lgs. 81/2008, l’azienda deve:
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eseguire la valutazione documentata del rischio laser;
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nominare l’LSO;
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informare e formare il personale addetto;
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verificare periodicamente le condizioni di sicurezza dei sistemi (barriere, interblocchi, cartelli, filtri ottici);
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mantenere registrazioni delle manutenzioni e degli interventi di controllo.
In caso di ispezione ASL, la mancata documentazione della valutazione o l’assenza di un LSO costituiscono violazione grave con sanzioni da 2 000 € a 10 000 € e sospensione delle attività per rischio immediato.
6. Aggiornamenti normativi 2025–2026
Negli ultimi mesi, i comitati tecnici CEI CT76 e UNI CIG hanno avviato l’aggiornamento coordinato di tre riferimenti chiave:
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CEI EN 60825-1:2025 (in bozza) — nuova classificazione dei laser in base alla durata degli impulsi e alla potenza continua.
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CEI EN 60825-4 — requisiti di sicurezza per apparecchi laser su macchine mobili e robot industriali.
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CEI 76-17 — definizione aggiornata dei profili professionali ESL-I/ESL-II, formazione e requisiti minimi di aggiornamento triennale.
Parallelamente, la Commissione Europea sta lavorando a un’integrazione tra la Direttiva 2006/25/CE e il futuro Regolamento sulla Sicurezza delle Macchine, che renderà più stringente l’obbligo di protezioni integrate per laser di classe 4.
7. Dispositivi di protezione e gestione delle aree laser
Le aree operative devono essere identificate come zone laser controllate, con segnaletica conforme alla norma UNI EN ISO 7010 (pittogramma W005).
Le misure minime includono:
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interblocchi su porte e sportelli,
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barriere opache o filtri ottici,
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sistemi di aspirazione per fumi e particelle,
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DPI con certificazione EN 207 / EN 208 specifica per la lunghezza d’onda del laser.
Gli occhiali di protezione devono riportare sull’etichetta: lunghezza d’onda, livello OD (Optical Density) e marcatura CE.
Esempio: 1064 nm – OD 6 – EN 207 – CE 0123.
8. Integrazione con la Direttiva Macchine e Marcatura CE
Ogni sistema laser industriale rientra nel campo di applicazione della Direttiva Macchine 2006/42/CE e deve disporre di:
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Analisi dei rischi conforme all’Allegato I della Direttiva;
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Manuale di uso e manutenzione con istruzioni specifiche sulla sicurezza laser;
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Marcatura CE con riferimento esplicito alle norme CEI EN 60825-1 e EN ISO 11553-1;
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Dichiarazione di conformità firmata dal costruttore o mandatario.
Nel caso di sistemi integrati in linee automatizzate, il responsabile dell’integrazione (System Integrator) assume il ruolo di fabbricante ai sensi della normativa e deve garantire la sicurezza complessiva dell’impianto.