L’impiego di laser industriali in particolare di classe 3B e 4 è ormai comune nei settori automotive, elettronica, medicale e packaging. Tuttavia, l’uso improprio di queste sorgenti può causare danni gravi alla vista o alla pelle.
Per questo motivo, la normativa europea impone una valutazione del rischio laser dettagliata e documentata, finalizzata a garantire la sicurezza degli operatori.
1. Quadro normativo di riferimento
La valutazione del rischio laser è regolata da:
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Direttiva 2006/25/CE – relativa alle radiazioni ottiche artificiali (ROA)
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D.Lgs. 81/2008 – Titolo VIII, Capo V – recepimento italiano della direttiva
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Norma CEI EN 60825-1:2015 – classificazione dei laser per livello di pericolo
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Norma CEI EN 60825-14 – guida pratica per la sicurezza laser nei luoghi di lavoro
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Portale Agenti Fisici (INAIL e Regioni) – linee guida operative per la valutazione dell’esposizione
Questi riferimenti definiscono obblighi, metodi di misura e limiti di esposizione (ELV – Exposure Limit Values) per la protezione di occhi e cute.
2. Fasi operative della valutazione
Una valutazione del rischio laser ben eseguita segue un percorso tecnico preciso articolato in cinque fasi:
2.1 Identificazione della sorgente laser
Raccogliere i dati fondamentali del dispositivo:
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lunghezza d’onda (nm)
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potenza media e di picco (W)
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modalità di emissione (CW, pulsata, Q-switched)
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diametro e divergenza del fascio
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classe di appartenenza (1–4 secondo CEI EN 60825-1)
2.2 Analisi del percorso del fascio
Determinare le possibili vie di esposizione diretta o riflessa, includendo:
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rimbalzi su superfici metalliche lucidate;
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riflessioni diffuse da materiali chiari;
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esposizione accidentale dovuta a cattivo allineamento.
2.3 Calcolo della DNRO (Distanza Nominale di Rischio Oculare)
La DNRO rappresenta la distanza entro cui l’esposizione supera i limiti di sicurezza.
Esempio pratico per un laser fibra 1064 nm, potenza 20 W, fascio 2 mm, divergenza 5 mrad:
→ Qualsiasi persona entro tale distanza deve indossare occhiali OD ≥ 6 certificati EN 207.
2.4 Confronto con i limiti di esposizione (ELV)
Confrontare i livelli calcolati di irradianza (W/m²) con i limiti previsti dagli allegati tecnici della Direttiva 2006/25/CE:
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Occhi: 5 × 10³ W/m² (per laser NIR 400–1400 nm)
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Cute: 2 × 10⁴ W/m² (per esposizioni brevi)
2.5 Definizione delle misure preventive
In base alla classe del laser e alla DNRO, si definiscono:
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barriere fisiche o schermi ottici;
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interblocchi e chiusure di sicurezza;
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segnaletica UNI EN ISO 7010;
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formazione e procedure operative;
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DPI ottici (occhiali EN 207 / EN 208).
3. Strumenti e software per la valutazione
Per eseguire misurazioni e simulazioni sono disponibili diversi strumenti professionali:
| Strumento | Funzione principale | Note operative |
|---|---|---|
| Powermeter laser | Misura potenza e densità energetica | Calibrazione annuale richiesta |
| Ophir StarLite / Coherent LabMax | Analisi temporale e di picco | Utili per impulsi Q-switched |
| Software LaserSAFE o LASERVIEW | Calcolo DNRO e MPE automatico | Basati su norme CEI/IEC |
| Portale Agenti Fisici – Modello ROA-Laser | Strumento gratuito italiano per valutazioni di base | Fornisce schede PDF di rischio |
4. Esempio numerico di valutazione reale
Scenario:
Marcatura laser fibra 30 W, 1064 nm, spot 30 µm, frequenza 50 kHz, durata impulso 100 ns.
Dati calcolati:
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Energia per impulso: 0,6 mJ
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Densità di potenza: 6 × 10⁵ W/cm²
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DNRO: 3,8 m
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Livello OD richiesto: ≥ 6
Rischio residuo:
Al di fuori dell’area protetta (≥ 4 m) il rischio oculare scende sotto i limiti ELV → livello accettabile con schermo parziale e segnaletica attiva.
5. Ruolo dell’Esperto Sicurezza Laser (LSO)
Il Responsabile della Sicurezza Laser (LSO) è la figura incaricata di:
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eseguire o validare la valutazione del rischio;
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approvare l’accesso alle aree controllate;
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formare il personale;
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supervisionare le verifiche periodiche del sistema.
Secondo la norma CEI 76-17:2023, gli esperti si distinguono in:
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ESL-I per laser a bassa/media potenza,
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ESL-II per laser ad alta potenza e processi industriali.
La loro formazione deve essere certificata CEI e aggiornata ogni 3 anni.
6. Documentazione e audit
Ogni azienda deve conservare:
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Relazione tecnica di valutazione (firmata dall’LSO o dal consulente esterno);
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Schede dei dispositivi laser con classe, DNRO, potenza, lunghezza d’onda;
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Registro manutenzioni e controlli di sicurezza;
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Attestati di formazione del personale esposto.
Tutta la documentazione deve essere disponibile per le ispezioni ASL o INAIL, che verificano la conformità a D.Lgs. 81/2008, art. 181–184.
